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Divisione ereditaria consensuale a Roma

La perdita di una persona cara porta inevitabilmente con sé non solo il dolore emotivo ma anche la necessità di affrontare questioni pratiche delicate, tra cui la divisione dell’eredità. In questi momenti, la capacità di mantenere un dialogo sereno tra gli eredi diventa fondamentale per preservare i rapporti familiari e per evitare inutili tensioni. La divisione ereditaria consensuale, conosciuta anche come divisione volontaria, rappresenta la soluzione più equilibrata e rispettosa, perché permette agli eredi di raggiungere un accordo condiviso, evitando lunghe procedure giudiziarie.

Questo tipo di percorso, pur essendo più lineare rispetto al contenzioso, non è privo di complessità. È infatti necessario redigere un contratto di divisione ereditaria che rispetti le norme del diritto successorio e garantisca la corretta attribuzione dei beni. Che si tratti di liquidità, di quote societarie o di beni immobili, ogni passaggio deve essere pianificato con attenzione e formalizzato in modo chiaro.

Il supporto di uno studio legale per la divisione dei beni ereditari diventa quindi un elemento determinante per assicurare che l’accordo sia valido, tutelante per tutte le parti e non lasci spazio a future contestazioni. Con l’assistenza di un avvocato per il diritto successorio a Roma, come l’avvocato Stefania Inglese, è possibile affrontare la divisione ereditaria con serenità, evitando conflitti e costruendo soluzioni che rispettino sia le esigenze pratiche che i legami familiari.

La scelta di intraprendere la via della divisione ereditaria amichevole non è solo una questione di efficienza ma rappresenta un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri eredi. Significa privilegiare la cooperazione alla contrapposizione, la chiarezza alla confusione, il benessere delle relazioni alla rigidità di un procedimento giudiziario.

La divisione ereditaria contrattuale o volontaria

La divisione ereditaria consensuale si fonda sulla volontà concorde di tutti gli eredi. A differenza della divisione giudiziale, che richiede l’intervento di un tribunale, qui sono i beneficiari stessi a decidere in che modo distribuire i beni ricevuti in successione. Questo accordo viene formalizzato in un contratto di divisione ereditaria, che rappresenta lo strumento giuridico con cui ogni erede ottiene la parte a lui spettante.

Il vantaggio principale di questa modalità è la rapidità. Evitando il passaggio in tribunale, gli eredi risparmiano tempo e riducono sensibilmente i costi legati al procedimento. Inoltre, la divisione volontaria permette di considerare esigenze specifiche: ad esempio, un immobile particolarmente caro alla famiglia può essere attribuito a un erede che desidera conservarlo, mentre ad altri può essere riconosciuto un equivalente economico o un diverso bene di pari valore.

Un altro elemento distintivo della divisione dei beni ereditari contrattuale è la flessibilità. Gli eredi possono costruire un accordo su misura, nel rispetto delle quote ereditarie previste dalla legge, ma anche tenendo conto di preferenze personali, vincoli affettivi e progetti futuri. Tuttavia, questa libertà deve sempre essere esercitata con prudenza, poiché eventuali errori formali o squilibri nell’assegnazione potrebbero generare contenziosi successivi.

Per questo, rivolgersi a uno studio legale per la divisione ereditaria a Roma significa avere la certezza di agire nel pieno rispetto delle regole, beneficiando al tempo stesso di una gestione chiara e imparziale delle trattative.

Come funziona e come si svolge la divisione ereditaria

Affrontare una divisione ereditaria consensuale richiede un percorso scandito da passaggi precisi. Il primo passo consiste nell’identificazione di tutti gli eredi legittimi, così da avere un quadro completo delle persone coinvolte. Successivamente, si procede con l’inventario del patrimonio, che comprende denaro, beni mobili e soprattutto beni immobili, spesso al centro delle maggiori attenzioni e discussioni.

Una volta definita la massa ereditaria, gli eredi devono raggiungere un accordo condiviso sulla suddivisione. In questa fase il dialogo è fondamentale, ma lo è altrettanto la presenza di un professionista che sappia tradurre la volontà delle parti in un atto giuridicamente valido. Il contratto di divisione ereditaria deve infatti rispettare le quote legittime, ovvero le porzioni di patrimonio riservate per legge a determinati eredi, e deve essere redatto con la forma prevista, spesso con l’intervento di un notaio.

Quando tra i beni ereditati vi sono immobili, il processo si arricchisce di ulteriori aspetti. La divisione di beni immobili richiede valutazioni tecniche, come perizie di stima, per garantire una distribuzione equa. È possibile, ad esempio, che un immobile venga attribuito a un solo erede, mentre gli altri ricevano un corrispettivo economico, oppure che l’immobile resti in comproprietà, se tutti concordano su questa soluzione.

Il ruolo dell’avvocato, in questo contesto, non è soltanto quello di fornire assistenza legale ma anche quello di facilitare il dialogo tra gli eredi, prevenendo incomprensioni e favorendo la costruzione di un’intesa duratura. L’esperienza di un avvocato per la divisione ereditaria a Roma consente di affrontare con maggiore serenità i dettagli pratici e legali, evitando che piccoli contrasti si trasformino in dispute difficili da risolvere.

In sintesi, il funzionamento della divisione ereditaria volontaria ruota intorno a tre pilastri: trasparenza nel calcolo dei beni, equità nella distribuzione e validità formale del contratto. Con questi elementi ben gestiti, la divisione si trasforma da potenziale fonte di conflitto a strumento di chiarezza e tutela per tutti gli eredi.

Consulenza legale per la divisione ereditaria consensuale a Roma con l’avvocato Stefania Inglese

Scegliere di affidarsi a un avvocato esperto in diritto successorio non significa soltanto avere assistenza tecnica ma anche sentirsi accompagnati in un momento complesso della vita. L’avvocato Stefania Inglese, attiva a Roma, offre un approccio che unisce competenza giuridica ed empatia, accompagnando i clienti in ogni fase della divisione ereditaria amichevole.

Il percorso di consulenza si sviluppa a partire dall’ascolto delle esigenze degli eredi. Comprendere le dinamiche familiari e le aspettative di ciascuno è fondamentale per individuare la strategia migliore. Una volta raccolte le informazioni, l’avvocato analizza la situazione patrimoniale, valuta la presenza di beni immobili o mobili e individua la modalità più adatta per procedere con la divisione dei beni ereditari.

Un aspetto importante dell’attività dello studio legale per la divisione ereditaria a Roma è quello di garantire che il contratto rispetti la normativa vigente e che sia redatto in modo chiaro, così da evitare future contestazioni. Inoltre, l’avvocato funge da mediatore, facilitando il dialogo e contribuendo a mantenere il clima di collaborazione tra gli eredi.

Per chi si trova a dover gestire una successione, la possibilità di contare su un avvocato che conosca a fondo la materia e sappia guidare le trattative rappresenta un valore aggiunto significativo. Non si tratta solo di risolvere un problema pratico ma di trasformare un momento potenzialmente conflittuale in un percorso di condivisione e rispetto reciproco.

Con l’assistenza dell’avvocato Stefania Inglese, la divisione ereditaria consensuale a Roma diventa un’opportunità per preservare i rapporti familiari, evitare inutili contenziosi e assicurare che ogni erede riceva quanto gli spetta in modo equo e trasparente.

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Affidamento esclusivo al padre e autorizzazione al trasferimento della minore all’estero
Tribunale di Ragusa, Sezione Civile – Sentenza del 22/07/2026, n. 1117/2026, RG n. 2660/2025

Quando un genitore affidatario esclusivo intende trasferirsi all’estero con il figlio minore, è necessario che tale scelta sia valutata con particolare attenzione, soprattutto quando l’altro genitore si oppone. In questi casi, il Tribunale è chiamato a verificare se il trasferimento sia compatibile con il superiore interesse del minore e se siano garantiti anche i rapporti con l’altro genitore.

In questo caso, il padre era già affidatario esclusivo della figlia in forza di una sentenza emessa dallo Stato di Capo Verde. A seguito dell’opposizione della madre al trasferimento della minore in Thailandia, il padre ha dovuto avviare un ricorso davanti al Tribunale di Ragusa per ottenere la conferma dell’affidamento esclusivo e l’autorizzazione al trasferimento all’estero.

Prima dell’udienza, tuttavia, la madre ha deciso di prestare il proprio consenso al trasferimento e le parti sono riuscite a raggiungere un accordo.

Con la sentenza del 22 luglio 2026, il Tribunale di Ragusa ha confermato l’affidamento esclusivo della minore al padre, autorizzando il trasferimento in Thailandia. Il Tribunale ha inoltre recepito l’accordo raggiunto tra i genitori, disciplinando non solo l’affidamento e il trasferimento, ma anche le modalità di esercizio del diritto di visita della madre, sia in Thailandia sia in Italia.

Come osserva l’Avv. Stefania Inglese, anche quando un procedimento nasce come giudizio contenzioso, non è esclusa la possibilità di raggiungere un accordo nel corso della causa. In questi casi, il Tribunale ha comunque il compito di verificare che le condizioni concordate siano effettivamente conformi al superiore interesse del minore.

Questo caso mostra come, nelle controversie familiari che riguardano trasferimenti all’estero, il dialogo tra i genitori possa consentire di arrivare a soluzioni più equilibrate, purché siano garantiti la stabilità del minore, la continuità delle sue relazioni familiari e il rispetto dei diritti di entrambi i genitori.

Separazione con affidamento condiviso, collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare
Tribunale Civile di Roma, I Sezione – Sentenza del 22/06/2026, n. 10180/2026, RG n. 51280/2024

Quando due coniugi si separano e ci sono figli minori, il Tribunale è chiamato a stabilire non solo l’affidamento, ma anche la collocazione prevalente dei figli, l’assegnazione della casa familiare e il contributo economico dovuto per il loro mantenimento.

In questo caso, il Tribunale Civile di Roma ha disposto la separazione dei coniugi, prevedendo l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre.

Proprio in ragione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, la casa familiare è stata assegnata alla moglie, anche se l’immobile era di proprietà del marito. L’assegnazione della casa familiare, infatti, non dipende dalla proprietà dell’immobile, ma dall’esigenza di garantire ai figli continuità, stabilità e conservazione dell’ambiente domestico in cui vivono abitualmente.

Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità stabilite e sarà tenuto al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli. La moglie, infatti, aveva ripreso a lavorare dopo la nascita della terza figlia, e dunque non ha diritto al mantenimento per sé, ma il padre è tenuto ovviamente a versare un contributo economico per le esigenze dei minori.

L’assegno unico è stato attribuito al 100% alla madre, poiché i figli risiedono prevalentemente con lei e, almeno in questa fase, il padre esercita il diritto di visita senza pernotto. Le spese straordinarie relative ai figli saranno invece divise al 50% tra entrambi i genitori.

Nel corso del giudizio, il marito si era opposto alle richieste della moglie, sostenendo da un lato di volersi occupare dei figli a tempo pieno e, dall’altro, di non poter lavorare stabilmente a causa di alcuni problemi di salute. Il Tribunale ha quindi valutato complessivamente la situazione familiare, le esigenze concrete dei minori e la capacità di ciascun genitore di garantire cura, presenza e stabilità.

Come osserva l’Avv. Stefania Inglese, nelle decisioni che riguardano i figli il criterio centrale resta sempre il superiore interesse dei minori. La collocazione prevalente viene individuata presso il genitore che, nel caso concreto, appare maggiormente in grado di assicurare continuità nelle cure quotidiane, attenzione e stabilità.

Questo caso mostra come, nelle separazioni con figli, le decisioni del Tribunale non siano automatiche, ma dipendano da una valutazione concreta della vita familiare, delle esigenze dei minori e dell’equilibrio tra responsabilità genitoriali ed economiche.

Separazione con affidamento condiviso e collocazione paritaria dei figli
Tribunale Civile di Venezia, II Sezione – Sentenza del 07/05/2026, n. 359/2026, RG n. 51/2026

Quando due coniugi decidono di separarsi, la presenza di figli minori rende necessario individuare un equilibrio che tuteli prima di tutto il loro benessere e il diritto alla continuità del rapporto con entrambi i genitori.

In questo caso, il Tribunale Civile di Venezia, accogliendo il ricorso congiunto delle parti, ha disposto la separazione dei coniugi e ha previsto l’affidamento condiviso dei figli, con collocazione paritaria presso entrambi i genitori.

I figli trascorreranno una settimana con un genitore e la settimana successiva con l’altro. Proprio in ragione di questa organizzazione equilibrata dei tempi di permanenza, non è stato previsto alcun assegno di mantenimento a carico del padre: ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità dei figli durante i periodi in cui saranno con lui o con lei.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che l’assegno unico venga diviso al 50% tra i genitori, così come le spese straordinarie relative ai figli.

La casa coniugale è stata assegnata al marito, trattandosi di un alloggio di servizio, mentre la moglie ha provveduto a trovare un’altra abitazione. Sono stati inoltre regolati anche alcuni aspetti economici collegati al patrimonio familiare: la moglie si è fatta carico del mutuo di un secondo appartamento, di cui il marito era nudo proprietario ed il padre della moglie usufruttuario, versando al marito un conguaglio per le rate di mutuo da lui corrisposte ed intestandosi la nuda proprietà dell’appartamento per liberare il marito. Il marito, invece, si è fatto carico di alcuni finanziamenti contratti nell’interesse della famiglia.

Come osserva l’Avv. Stefania Inglese, quando le parti riescono a mantenere un dialogo costruttivo, è possibile raggiungere accordi equilibrati, capaci di tutelare la bigenitorialità e il diritto dei figli a trascorrere tempo significativo con entrambi i genitori. Allo stesso tempo, un accordo ben costruito consente di disciplinare anche gli aspetti economici in modo proporzionato, evitando soluzioni sbilanciate o penalizzanti per una delle parti.

Questo caso mostra come, nelle separazioni consensuali, il confronto tra i coniugi e un corretto inquadramento giuridico possano portare a soluzioni concrete, sostenibili e orientate all’interesse dei figli.

Sentenza per il rimpatrio, l’affidamento ed il mantenimento di figlia minore.
Sentenza n. 2589/2026 in RG 43108/2025 pubbl. il 18/02/2026 Tribunale di Roma sezione famiglia

Nel caso in esame relativo alla sottrazione di una minore italo-egiziana all’estero da parte del padre, il Tribunale, che aveva già preso provvedimenti urgenti pochi giorni dopo il deposito del ricorso, non solo ha confermato l’affido esclusivo alla madre, ma ha altresì previsto per la minore, dopo il rientro in Italia, incontri con il padre solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, escludendo il pernotto, proprio per evitare che il padre possa nuovamente sottrarla.

Il Tribunale ha altresì disposto un contributo al mantenimento da parte del padre dalla data della domanda (settembre 2025) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Tutto il procedimento si è sviluppato da fine settembre 2025 a febbraio 2026, pertanto in soli 5 mesi l’assistita ha ottenuto una sentenza favorevole su tutti i punti di cui al ricorso.

Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese i procedimenti in materia di famiglia che riguardano i minori ricevono la massima attenzione dai Tribunali al fine di garantire una tutela efficace e veloce.

Divorzio giudiziale con aumento dell’assegno di mantenimento per le figlie minori a carico del padre
Sentenza n. 11929/2025 in RG 48886/2022 Tribunale di Roma prima sezione civile

Nel caso in esame la moglie chiedeva pronunciarsi il divorzio, fermo restando l’affidamento condiviso, ma chiedendo un aumento dell’assegno per le figlie a carico del padre, poichè le condizioni lavorative della moglie erano peggiorate, a differenza di quelle del marito che poteva contare oltre che su una florida attività anche su un patrimonio immobiliare.

Il Tribunale ha accolto le istanze della ricorrente, stabilendo un nuovo assegno più alto, che possa coprire le esigenze delle figlie in crescita.

Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, quando si prova che le condizioni economiche delle parti sono mutate, o che le esigenze dei figli si sono modificate, Il Tribunale provvede a tutte le modifiche necessarie per garantire il benessere dei figli minori.

Maltrattamenti in famiglia e affidamento dei minori
Sentenza del Tribunale Penale di Roma, Sezione I – 30/11/2022, n. 14734/2022

In materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, non di rado i procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia incidono anche sulla valutazione dell’affidamento. Nel caso esaminato, l’imputato era accusato di maltrattamenti commessi in presenza della figlia minore ed era stato sottoposto a misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Durante il processo, però, l’istruttoria dibattimentale ha messo in luce come le dichiarazioni della parte civile fossero tra loro incongruenti e non supportate da elementi oggettivi. Per questo motivo, il Tribunale ha assolto l’imputato con formula piena, dichiarando che il fatto non sussiste.

Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, questi casi mostrano quanto sia delicato il bilanciamento tra la necessità di tutelare i minori e l’esigenza di accertare i fatti in maniera rigorosa. L’assoluzione con formula piena ha dimostrato quindi non solo l’assoluta infondatezza delle accuse di maltrattamenti ma anche la piena idoneità del padre che ha potuto riprendere la frequentazione con la figlia.

Affidamento esclusivo con padre assente e tossicodipendente
Decreto del Tribunale civile di Roma I sezione, del 03 settembre 2020 n°20972/2019

Quando uno dei genitori è completamente assente dalla vita del figlio e non partecipa alle decisioni fondamentali, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

In questo caso, la madre di un minore nato fuori dal matrimonio lamentava che il padre, tossicodipendente, si disinteressava totalmente del figlio: non lo frequentava, non partecipava alle spese e non prendeva parte alle scelte importanti legate alla scuola, alla salute e perfino al rinnovo dei documenti.

Alla luce di questa situazione, il Tribunale ha ritenuto l’affidamento condiviso pregiudizievole per il minore e ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre, così da garantire al figlio stabilità e continuità nelle decisioni quotidiane e nelle cure essenziali.

Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, l’affidamento esclusivo non è la regola ma un rimedio necessario quando il comportamento di un genitore, come in questo caso l’assenza e la tossicodipendenza, rende impossibile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

Affidamento esclusivo alla madre in caso di padre assente
Sentenza Tribunale di Tivoli – Sezione Famiglia, n. RG 728/2020

La regola generale in materia di affidamento è quella della condivisione della responsabilità genitoriale, perché garantisce la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio. Tuttavia, quando uno dei due genitori assume comportamenti che possono risultare dannosi per il minore, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

In questo caso, il Tribunale di Tivoli ha stabilito l’affidamento esclusivo alla madre perché il padre:

  • aveva rapporti molto sporadici con la figlia;
  • non contribuiva al mantenimento;
  • mostrava scarso interesse verso la paternità;
  • aveva assunto condotte tali da compromettere il sano sviluppo psicologico della minore.

Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, l’affidamento esclusivo non è una misura ordinaria, ma viene adottato solo quando l’affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il figlio. In ogni decisione, il criterio guida resta sempre e soltanto la tutela dell’interesse del minore.

Affidamento congiunto e collocazione della minore presso il padre
Decreto in data 29/07/2019 decreto del Tribunale civile di Roma sezione famiglia n° 2372/2019

In tema di affidamento dei figli, la regola è la condivisione della responsabilità genitoriale. Tuttavia, il giudice deve anche stabilire con quale genitore il minore vivrà prevalentemente, individuando il cosiddetto genitore collocatario.

In questo caso, il padre ha chiesto al Tribunale che la figlia minore, nata fuori dal matrimonio, fosse collocata presso di lui. La minore è stata ascoltata con l’assistenza di una psicologa, come previsto dalla legge. Nonostante l’opposizione della madre, il Tribunale ha disposto la collocazione della figlia presso il padre, con trasferimento nel suo comune di residenza, ritenendo che fosse il genitore più idoneo a garantire una crescita serena e una cura adeguata.

Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, la scelta del collocatario non è automatica né basata sul genere del genitore, ma dipende esclusivamente dall’interesse concreto del minore. Il giudice valuta la capacità di ciascun genitore di garantire stabilità, attenzione e benessere psicologico.

Passaporto dei figli minori e autorizzazione del Giudice tutelare
Decreto in in data 29/11/2022 Giudice Tutelare di Roma n° 19517/2022 VG

Quando entrambi i genitori hanno l’affidamento condiviso dei figli minori, per il rilascio o il rinnovo del passaporto è necessaria la firma di entrambi. Se uno dei due rifiuta senza un motivo valido, l’altro genitore può rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione.

In questo caso, il padre si era opposto al rinnovo del passaporto delle figlie minori. La madre, però, doveva partire per un viaggio di 15 giorni in Brasile per permettere alle bambine di salutare la nonna gravemente malata. Non avendo ottenuto la firma del padre, ha presentato istanza al Giudice tutelare, che nel giro di pochi giorni ha autorizzato il rilascio dei passaporti, superando così il blocco posto dall’altro genitore. Nel frattempo, tra i due coniugi era già in corso la procedura di divorzio.

Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, in casi come questo il giudice valuta esclusivamente l’interesse concreto dei minori, che prevale su eventuali conflitti tra i genitori. L’autorizzazione del Giudice tutelare serve proprio a garantire che i figli non subiscano conseguenze negative da un rifiuto ingiustificato.

Affidamento super esclusivo al padre in caso di sottrazione internazionale di minori
Decreto n. RG 844/2019 – Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile in data 05/06/2019

La sottrazione internazionale di minori è una situazione particolarmente grave che si verifica quando un genitore porta i figli all’estero senza il consenso dell’altro e senza autorizzazione del giudice. In questi casi la legge italiana e le convenzioni internazionali prevedono strumenti di tutela immediata per garantire il rientro dei minori.

In questo caso, la madre aveva lasciato improvvisamente l’Italia portando con sé i figli in Romania, senza avvisare né ottenere il consenso del padre. Quest’ultimo si è rivolto al Tribunale che ha disposto l’affidamento super esclusivo in suo favore, ordinando il rientro immediato dei minori in Italia.

La sentenza è stata munita di certificato europeo, che ne ha permesso l’esecuzione diretta all’estero. La madre è stata quindi costretta a riportare i bambini in Italia. Contestualmente, è stata allertata l’Autorità centrale ministeriale competente per i casi di sottrazione internazionale e presentata denuncia penale.

Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, il provvedimento di affidamento super esclusivo rappresenta una misura eccezionale, adottata solo quando uno dei genitori mette in atto condotte gravemente lesive dei diritti dei figli e dell’altro genitore. In queste situazioni il giudice interviene con urgenza per tutelare i minori, garantendo il loro rientro e la stabilità familiare.

Affidamento super esclusivo alla madre in caso di padre assente
Sentenza n. 336/2025 in RG 2429/2024 del 19/05/2025 Tribunale di Viterbo sezione famiglia

Sebbene l’affido condiviso sia la modalità di affido da prediligere poiché assicura il diritto alla bigenitorialità, quando non vi sono le condizioni per concederlo, poiché uno dei due genitori si dimostra

Inidoneo, il Tribunale può optare per l’affido esclusivo o super esclusivo. In questo caso il Tribunale di Viterbo ha accolto le richieste della ricorrente concedendo l’affido super esclusivo alla madre in quanto il padre:

  • Non si interessava della figlia;
  • Non esercitava il diritto di visita;
  • Non provvedeva al mantenimento.

Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, quando è evidente che vi siano carenze da parte di uno dei due genitori, il Tribunale regola l’affido in funzione del superiore interesse del minore.

Provvedimento urgente per il rimpatrio di una minore rapita all’estero
Decreto n. 13355/2025 in RG 43108/2025 del 07/10/2025 Tribunale di Roma sezione famiglia

Un recente caso ha riguardato una minore italiana sottratta in Egitto dal padre durante un periodo di vacanza con la madre nel paese d’origine della famiglia. In situazioni così gravi, la legge prevede la possibilità di chiedere al giudice provvedimenti indifferibili, ossia misure urgenti che possono essere emesse prima dell’inizio della causa vera e propria.

Grazie alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, il giudice può infatti intervenire immediatamente, anche basandosi sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dall’avvocato, quando l’urgenza richiede un’azione tempestiva per la tutela del minore.

In questo caso, il ricorso è stato depositato il 28 settembre 2025, il provvedimento emesso il 2 ottobre 2025 notificato il 7 ottobre 2025: tempi eccezionalmente rapidi, resi possibili proprio dalla procedura d’urgenza prevista per gli eventi di particolare gravità.

Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, questo strumento consente di intervenire con tempestività nei casi di sottrazione o rapimento internazionale di minori, garantendo una risposta immediata e concreta alla tutela dei bambini coinvolti.

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    Principali domande e risposte per quanto riguarda il servizio di divisione ereditaria consensuale

    Come si fa per via consensuale la divisione ereditaria?

    La divisione ereditaria consensuale avviene quando tutti gli eredi raggiungono un accordo sulla ripartizione dei beni. L’intesa viene formalizzata in un contratto scritto, spesso con l’assistenza di un avvocato e la presenza di un notaio, così da garantire validità legale e rispetto delle quote spettanti a ciascun erede.

    Quanto costa l’atto di divisione ereditaria?

    Il costo dipende dal valore dell’eredità, dal numero degli eredi e dagli onorari professionali coinvolti, come notaio e avvocato. Non esiste un importo fisso, poiché ogni situazione è diversa. È comunque un investimento utile per evitare contenziosi costosi e per assicurare che la divisione dei beni sia equa e legalmente valida.

    Cos’è un accordo per la divisione ereditaria?

    È l’intesa formale tra tutti gli eredi sulla suddivisione del patrimonio lasciato dal defunto. Si concretizza in un contratto che stabilisce con chiarezza a chi spettano i diversi beni, mobili o immobili. L’accordo deve rispettare le quote ereditarie previste dalla legge ed è lo strumento principale per una divisione pacifica e priva di conflitti.

    La scrittura privata per la divisione ereditaria è valida?

    Sì, una scrittura privata è valida se sottoscritta da tutti gli eredi. Tuttavia, per i beni immobili è necessario l’atto notarile, affinché la divisione abbia efficacia verso terzi e possa essere trascritta nei registri immobiliari. Per questo motivo, l’assistenza di un avvocato e il supporto di un notaio sono spesso indispensabili.