Affidamento condiviso a Roma
Stai affrontando una separazione e temi che l’organizzazione della vita dei tuoi figli diventi un percorso a ostacoli? La consulenza legale a Roma sull’affidamento condiviso con l’avvocato Stefania Inglese può essere la soluzione giusta per te. Ogni settimana, nel suo studio a Roma, l’avvocato ascolta storie di genitori che desiderano un accordo chiaro, equo e stabile. Vogliono sapere cosa prevede l’affido condiviso, come tutelare il diritto di visita del genitore ostacolato, quali spese spettano a chi, e quando chiedere l’intervento del giudice.
Il compito dell’Avvocato Stefania Inglese è trasformare norme complesse in passi concreti e comprensibili, spiegare l’affidamento condiviso dei figli (anche se in molti ancora lo chiamano affido congiunto o affidamento congiunto), redigere accordi personalizzati, proporre soluzioni flessibili per calendari, vacanze e spese straordinarie, e intervenire quando l’altro genitore non rispetta i patti. In più l’Avvocato Stefania Inglese collabora con mediatori familiari e psicologi dell’età evolutiva, perché la serenità dei bambini viene prima di tutto. Se hai dubbi sul mantenimento, sulla scuola o sulla residenza prevalente, una consulenza mirata può evitare conflitti e costi inutili.
Che cos’è l’affidamento condiviso
Introdotto dalla riforma del 2006, l’affidamento condiviso è oggi il modello preferenziale previsto dal Codice Civile: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale, partecipano insieme alle decisioni scolastiche, sanitarie ed educative e contribuiscono economicamente in proporzione alle proprie risorse. L’espressione “affido congiunto”, ancora diffusa sul web, descrive la stessa disciplina ma non è più impiegata nei testi normativi; riconoscerne la piena equivalenza evita equivoci e ricerche infruttuose.
In termini pratici, l’affidamento condiviso stabilisce un calendario preciso, fine settimana alternati, festività, vacanze estive, definisce la residenza prevalente dei minori e fissa criteri trasparenti per le spese straordinarie. Qualora uno dei genitori non rispetti gli impegni concordati, la legge consente rimedi immediati: ricorsi d’urgenza, sanzioni pecuniarie o revisione dell’accordo. Lo studio dell’avvocato Inglese traduce queste tutele in azioni rapide e comprensibili, avvalendosi di mediatori familiari e psicologi dell’età evolutiva per garantire il benessere dei bambini e ridurre il contenzioso.
Con un’assistenza competente e tempestiva è possibile prevenire conflitti, contenere i costi e costruire un futuro sereno per tutta la famiglia.
Come funziona l’affidamento condiviso e quello esclusivo
Dal 2006 l’articolo 337-ter del Codice Civile adotta la dicitura affidamento condiviso. “Affido congiunto” è quindi un’espressione superata ma indica la stessa modalità: responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.
Con l’affidamento condiviso, i genitori partecipano insieme alle decisioni scolastiche, sanitarie ed educative, contribuendo al mantenimento in proporzione alle proprie risorse. Il giudice individua la residenza prevalente dei figli e stabilisce un calendario preciso per weekend, festività e vacanze. Un accordo dettagliato riduce interpretazioni soggettive e contenziosi.
L’affidamento esclusivo viene disposto solo quando l’interesse del minore è compromesso da violenza domestica, dipendenze o grave inadempienza. In tali casi un solo genitore assume le decisioni principali, mentre l’altro mantiene generalmente un diritto di visita regolamentato. Prove documentali e testimonianze sono decisive per l’assegnazione.
Quando l’altro genitore non rispetta gli accordi, per esempio ostacolando gli incontri o rifiutandosi di sostenere le spese straordinarie, la normativa prevede rimedi rapidi: ricorso d’urgenza, sanzioni pecuniarie o revisione delle condizioni di affido. Un intervento tempestivo tutela i diritti dei genitori e l’equilibrio dei minori.
Consulenza legale per l’affidamento condiviso a Roma con l’avvocato Stefania Inglese
Lo studio dell’avvocato Stefania Inglese offre:
- Primo incontro in presenza o online per analizzare la situazione familiare e definire gli obiettivi.
- Predisposizione e deposito dell’accordo di affidamento condiviso presso il tribunale competente.
- Assistenza completa in mediazione familiare e, se necessario, supporto psicologico integrato.
- Redazione di memorie difensive mirate nei contenziosi già avviati.
Attestati e Approfondimenti pratici
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Nel caso in esame la moglie chiedeva pronunciarsi il divorzio, fermo restando l’affidamento condiviso, ma chiedendo un aumento dell’assegno per le figlie a carico del padre, poichè le condizioni lavorative della moglie erano peggiorate, a differenza di quelle del marito che poteva contare oltre che su una florida attività anche su un patrimonio immobiliare.
Il Tribunale ha accolto le istanze della ricorrente, stabilendo un nuovo assegno più alto, che possa coprire le esigenze delle figlie in crescita.
Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, quando si prova che le condizioni economiche delle parti sono mutate, o che le esigenze dei figli si sono modificate, Il Tribunale provvede a tutte le modifiche necessarie per garantire il benessere dei figli minori.
In materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, non di rado i procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia incidono anche sulla valutazione dell’affidamento. Nel caso esaminato, l’imputato era accusato di maltrattamenti commessi in presenza della figlia minore ed era stato sottoposto a misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Durante il processo, però, l’istruttoria dibattimentale ha messo in luce come le dichiarazioni della parte civile fossero tra loro incongruenti e non supportate da elementi oggettivi. Per questo motivo, il Tribunale ha assolto l’imputato con formula piena, dichiarando che il fatto non sussiste.
Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, questi casi mostrano quanto sia delicato il bilanciamento tra la necessità di tutelare i minori e l’esigenza di accertare i fatti in maniera rigorosa. L’assoluzione con formula piena ha dimostrato quindi non solo l’assoluta infondatezza delle accuse di maltrattamenti ma anche la piena idoneità del padre che ha potuto riprendere la frequentazione con la figlia.
Quando uno dei genitori è completamente assente dalla vita del figlio e non partecipa alle decisioni fondamentali, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
In questo caso, la madre di un minore nato fuori dal matrimonio lamentava che il padre, tossicodipendente, si disinteressava totalmente del figlio: non lo frequentava, non partecipava alle spese e non prendeva parte alle scelte importanti legate alla scuola, alla salute e perfino al rinnovo dei documenti.
Alla luce di questa situazione, il Tribunale ha ritenuto l’affidamento condiviso pregiudizievole per il minore e ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre, così da garantire al figlio stabilità e continuità nelle decisioni quotidiane e nelle cure essenziali.
Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, l’affidamento esclusivo non è la regola ma un rimedio necessario quando il comportamento di un genitore, come in questo caso l’assenza e la tossicodipendenza, rende impossibile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La regola generale in materia di affidamento è quella della condivisione della responsabilità genitoriale, perché garantisce la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio. Tuttavia, quando uno dei due genitori assume comportamenti che possono risultare dannosi per il minore, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
In questo caso, il Tribunale di Tivoli ha stabilito l’affidamento esclusivo alla madre perché il padre:
- aveva rapporti molto sporadici con la figlia;
- non contribuiva al mantenimento;
- mostrava scarso interesse verso la paternità;
- aveva assunto condotte tali da compromettere il sano sviluppo psicologico della minore.
Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, l’affidamento esclusivo non è una misura ordinaria, ma viene adottato solo quando l’affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il figlio. In ogni decisione, il criterio guida resta sempre e soltanto la tutela dell’interesse del minore.
In tema di affidamento dei figli, la regola è la condivisione della responsabilità genitoriale. Tuttavia, il giudice deve anche stabilire con quale genitore il minore vivrà prevalentemente, individuando il cosiddetto genitore collocatario.
In questo caso, il padre ha chiesto al Tribunale che la figlia minore, nata fuori dal matrimonio, fosse collocata presso di lui. La minore è stata ascoltata con l’assistenza di una psicologa, come previsto dalla legge. Nonostante l’opposizione della madre, il Tribunale ha disposto la collocazione della figlia presso il padre, con trasferimento nel suo comune di residenza, ritenendo che fosse il genitore più idoneo a garantire una crescita serena e una cura adeguata.
Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, la scelta del collocatario non è automatica né basata sul genere del genitore, ma dipende esclusivamente dall’interesse concreto del minore. Il giudice valuta la capacità di ciascun genitore di garantire stabilità, attenzione e benessere psicologico.
Quando entrambi i genitori hanno l’affidamento condiviso dei figli minori, per il rilascio o il rinnovo del passaporto è necessaria la firma di entrambi. Se uno dei due rifiuta senza un motivo valido, l’altro genitore può rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione.
In questo caso, il padre si era opposto al rinnovo del passaporto delle figlie minori. La madre, però, doveva partire per un viaggio di 15 giorni in Brasile per permettere alle bambine di salutare la nonna gravemente malata. Non avendo ottenuto la firma del padre, ha presentato istanza al Giudice tutelare, che nel giro di pochi giorni ha autorizzato il rilascio dei passaporti, superando così il blocco posto dall’altro genitore. Nel frattempo, tra i due coniugi era già in corso la procedura di divorzio.
Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, in casi come questo il giudice valuta esclusivamente l’interesse concreto dei minori, che prevale su eventuali conflitti tra i genitori. L’autorizzazione del Giudice tutelare serve proprio a garantire che i figli non subiscano conseguenze negative da un rifiuto ingiustificato.
La sottrazione internazionale di minori è una situazione particolarmente grave che si verifica quando un genitore porta i figli all’estero senza il consenso dell’altro e senza autorizzazione del giudice. In questi casi la legge italiana e le convenzioni internazionali prevedono strumenti di tutela immediata per garantire il rientro dei minori.
In questo caso, la madre aveva lasciato improvvisamente l’Italia portando con sé i figli in Romania, senza avvisare né ottenere il consenso del padre. Quest’ultimo si è rivolto al Tribunale che ha disposto l’affidamento super esclusivo in suo favore, ordinando il rientro immediato dei minori in Italia.
La sentenza è stata munita di certificato europeo, che ne ha permesso l’esecuzione diretta all’estero. La madre è stata quindi costretta a riportare i bambini in Italia. Contestualmente, è stata allertata l’Autorità centrale ministeriale competente per i casi di sottrazione internazionale e presentata denuncia penale.
Come spiega l’Avv. Stefania Inglese, il provvedimento di affidamento super esclusivo rappresenta una misura eccezionale, adottata solo quando uno dei genitori mette in atto condotte gravemente lesive dei diritti dei figli e dell’altro genitore. In queste situazioni il giudice interviene con urgenza per tutelare i minori, garantendo il loro rientro e la stabilità familiare.
Sebbene l’affido condiviso sia la modalità di affido da prediligere poiché assicura il diritto alla bigenitorialità, quando non vi sono le condizioni per concederlo, poiché uno dei due genitori si dimostra
Inidoneo, il Tribunale può optare per l’affido esclusivo o super esclusivo. In questo caso il Tribunale di Viterbo ha accolto le richieste della ricorrente concedendo l’affido super esclusivo alla madre in quanto il padre:
- Non si interessava della figlia;
- Non esercitava il diritto di visita;
- Non provvedeva al mantenimento.
Come sottolinea l’Avv. Stefania Inglese, quando è evidente che vi siano carenze da parte di uno dei due genitori, il Tribunale regola l’affido in funzione del superiore interesse del minore.
Un recente caso ha riguardato una minore italiana sottratta in Egitto dal padre durante un periodo di vacanza con la madre nel paese d’origine della famiglia. In situazioni così gravi, la legge prevede la possibilità di chiedere al giudice provvedimenti indifferibili, ossia misure urgenti che possono essere emesse prima dell’inizio della causa vera e propria.
Grazie alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, il giudice può infatti intervenire immediatamente, anche basandosi sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dall’avvocato, quando l’urgenza richiede un’azione tempestiva per la tutela del minore.
In questo caso, il ricorso è stato depositato il 28 settembre 2025, il provvedimento emesso il 2 ottobre 2025 e notificato il 7 ottobre 2025: tempi eccezionalmente rapidi, resi possibili proprio dalla procedura d’urgenza prevista per gli eventi di particolare gravità.
Come evidenzia l’Avv. Stefania Inglese, questo strumento consente di intervenire con tempestività nei casi di sottrazione o rapimento internazionale di minori, garantendo una risposta immediata e concreta alla tutela dei bambini coinvolti.
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Principali domande e risposte per quanto riguarda il servizio di affidamento condiviso
L’affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale e partecipino alle decisioni importanti per la vita del figlio. Il minore può risiedere prevalentemente con uno dei due, mentre l’altro esercita il diritto di visita. Le spese ordinarie e straordinarie sono ripartite in base alle capacità economiche. Il giudice valuta sempre l’interesse superiore del minore.
Dopo la separazione, il padre ha diritto di vedere i figli secondo tempi stabiliti dal giudice o concordati tra i genitori. In caso di affido condiviso, la frequentazione è regolare e continuativa, spesso con fine settimana alternati, visite infrasettimanali e suddivisione delle vacanze. Ogni accordo deve rispettare l’interesse del minore, garantendo stabilità, affetto e continuità del rapporto genitoriale.
In caso di separazione, il tribunale o i genitori (in separazione consensuale) decidono il tipo di affidamento: condiviso, preferito e volto a garantire la bigenitorialità, o esclusivo in casi gravi. Si stabilisce la collocazione del figlio (residenza principale) e un calendario di visite del genitore non convivente. Le modalità tengono conto dell’età del minore, degli impegni scolastici e del suo interesse superiore.
L’affidamento condiviso non è concesso quando risulta pregiudizievole per il benessere del minore. Accade in presenza di comportamenti gravemente inadeguati di uno dei genitori, come violenza domestica, abusi, gravi conflitti, dipendenze o incapacità genitoriale. In questi casi, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore, sempre valutando l’interesse superiore del figlio e tutelando la sua stabilità emotiva e affettiva.